04 maggio 2013

Una proposta di legge sull'eutanasia. (222)
La legge:
                                              (parte riguardante i trattamenti sanitari)
-ogni cittadino può rifiutare trattamenti sanitari, trattamenti di sostegno vitale, terapia nutrizionale
-il personale medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente
-questo vale se il cittadino è maggiorenne, se è capace di intendere, se ha manifestato per iscritto
   (con firma autenticata) la sua volontà
-se invece il cittadino non è capace di intendere, la sua volontà sia manifestata da persona
   precedentemente nominata (con atto scritto autenticato).
                                                    (parte riguardante l'eutanasia)
-la richiesta di eutanasia deve provenire dal paziente
-la richiesta sia attuale
-la richiesta sia chiara
-il paziente sia maggiorenne
-i parenti entro il secondo grado e il coniuge siano stati informati
-i parenti di cui sopra abbiano potuto parlare col paziente (se il paziente acconsente)
-la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia che produce gravi
   sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta entro 18 mesi
-il paziente sia stato informato delle sue condizioni e ne abbia discusso col medico
-l'eutanasia rispetti la dignità del paziente e non provochi sofferenze fisiche.
-ogni persona può stilare un atto scritto (autenticato) col quale chiedere l'eutanasia se:
            *sarà incapace di intendere e volere
            *abbia nominato un fiduciario che confermi la richiesta
            *sia affetto da una malattia che produca gravi sofferenze, inguaribile
            *abbia stilato una dichiarazione in cui sia espresso chiaramente che il richiedente si è
             documentato sulle conseguenze del suo atto (aspetti sanitari, etici, umani)
-la richiesta di eutanasia deve essere chiara e senza condizioni
                                   (per il personale medico e sanitario che pratica l'eutanasia)
-al personale medico e sanitario che pratica l'eutanasia non si applicano gli articoli 575, 579, 580,
593 del Codice Penale.


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